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Certificato di nascita negato

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Certificato di nascita negato

Alla cortese attenzione del Viceministro dell’Interno Matteo Mauri

Udine, 23 novembre 2020

Oggetto: segnalazione urgente sul certificato di nascita negato

 Gentile Viceministro,

le scriviamo a nome della Rete DASI FVG (Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale) che unisce decine di associazioni della società civile attive sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia impegnate anche per la difesa dei diritti delle persone migranti.

Nei prossimi giorni, la Camera dei Deputati affronterà in aula la conversione in legge del DL 130/2020 relativo alle “disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche degli articoli 131-bis, 301-ter e 588 del codice penale”.

In concomitanza con tale discussione, sarebbe per noi importante che si riportasse all’attenzione dei deputati e delle deputate della Repubblica la grave lesione dei diritti umani correlata al tema dell’iscrizione anagrafica dei bambini e delle bambine che nascono in Italia da genitori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.

Infatti, l’articolo 1, comma 22, lettera g della legge n. 94 del 2009 ha modificato l’articolo 6 della legge n. 286 del 1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) togliendo gli atti di stato civile dalle pratiche per cui non è necessario presentare il permesso di soggiorno.

La circolare interpretativa n.19 del 7 agosto 2009, emanata contemporaneamente alla legge 94/2009 dal Ministero dell’Interno, afferma che, nello svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione, “non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.

Tuttavia, nonostante la circolare interpretativa, le disposizioni della legge 94/2009 permangono e potrebbero indurre i genitori non in regola con i documenti di soggiorno a non provvedere alla registrazione della nascita dei figli nati in Italia, per paura di essere identificati ed esposti al rischio di espulsione o ad altre forme di penalizzazione.

Sulla corretta interpretazione della circolare, il 3 ottobre 2019, in risposta ad un’interrogazione parlamentare dell’on. Fornaro, dal Ministero dell’Interno si precisa che gli ufficiali di stato civile sono tenuti ad uniformarsi alle istruzioni del Ministero stesso, mentre i poteri di vigilanza appartengono ai Prefetti. A loro quindi è possibile rivolgersi per segnalare eventuali difformità nell’applicazione della norma.

Non dobbiamo ignorare il fatto, che ove fosse applicata la legge (che ha valenza superiore alla circolare) avremmo in Italia bambini senza un nome, discriminati e privati di ogni diritto e protezione essenziali, quali le cure mediche e l’istruzione e facilmente esposti ad abusi e sfruttamento.

Tale situazione confligge con le disposizioni della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata dalla legge italiana n. 176/1991, che all’art. 7 comma 1, afferma che ogni bambino/bambina è registrato/a immediatamente alla sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi.

In relazione all’acquisizione di una cittadinanza, vogliamo precisare che la conquista del diritto ad un’esistenza riconosciuta sul piano giuridico per ogni bambino/bambina nati in Italia  non comporta di per sé  l’acquisizione della cittadinanza italiana, bensì di quella dei genitori.

Ci rivolgiamo a lei perché si faccia interprete della nostra richiesta di modifica della legge n.94/2009 in occasione del dibattito parlamentare sopra ricordato, ed anche presso la Ministra Luciana Lamorgese, che sappiamo essere sensibile al tema dell’iscrizione anagrafica di tutti i bambini e le bambine nati in Italia, indipendentemente dalla provenienza dei genitori e dalla loro presenza – regolare o irregolare – sul territorio nazionale.

Qualora non fosse possibile risolvere questa specifica questione nell’ambito dell’imminente discussione alla Camera, auspichiamo che al più presto possa essere intrapresa un’iniziativa legislativa da parte del Parlamento o dello stesso Governo, affinché si possa porre rimedio all’inaccettabile violazione dei diritti fondamentali delle persone introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 94 del 2009.

Segnaliamo che la nostra richiesta è stata oggetto di numerose proposte e disegni di legge (n. 740 del 2013, n. 1562 del 2014, n. 2092 del 2015) e di interrogazioni parlamentari che non sono riuscite a modificare la disposizione contenuta nell’art. 1 della legge n.94/2009.

In attesa di un cortese riscontro, la ringraziamo per l’attenzione e la salutiamo cordialmente

Valentina Degano, Mary Silva Remonato, Annalisa Comuzzi, Silvana Cremaschi a nome della Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia