Home Diritti Sul certificato di nascita, non riconosciuto come diritto fondamentale dopo la legge 94/2009, art. 1 comma 22 lettera G, per tutti i nati in Italia

Sul certificato di nascita, non riconosciuto come diritto fondamentale dopo la legge 94/2009, art. 1 comma 22 lettera G, per tutti i nati in Italia

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Sul certificato di nascita, non riconosciuto come diritto fondamentale dopo la legge 94/2009, art. 1 comma 22 lettera G, per tutti i nati in Italia

Siamo un gruppo di cittadini e cittadine, alcune partecipanti alla Rete Diritti Accoglienza e Solidarietà Internazionale, e desideriamo porre alla vostra attenzione la necessità di cancellare  una parte  della  legge n.94  approvata  nel luglio 2009, in cui era Ministro dell’Interno l’on. Maroni della Lega Nord  nel quarto governo Berlusconi, legge ancora oggi in vigore, che nega il certificato di nascita a bambini nati in Italia, se figli di migranti non comunitari e non in regola con il permesso  di soggiorno.

Infatti, mentre la precedente legge 40/1998 escludeva, per gli atti di stato civile,  la richiesta di esibizione del permesso di soggiorno,  la legge 94/ 2009, all’art.1 comma 22 lettera G, impone la presentazione di questo documento  per la richiesta di  registrazione della nascita di un figlio in Italia.

Può accadere quindi che i migranti non in regola con il permesso di soggiorno  non si rechino all’anagrafe per non essere esposti al rischio di espulsione o ad altre forme di grave penalizzazione. Per questo motivo, i loro figli e figlie restano  privi del certificato di nascita e diventano  bambini senza un nome, discriminati e privati di ogni diritto e protezione anche essenziali, quali le cure mediche e l’istruzione, e facilmente  esposti ad abusi e sfruttamento.

Le circolari esplicative del Ministero dell’interno, recentemente richiamate dalla ministra Lamorgese, affermano che tutto questo non deve accadere e la stessa ministra ha richiamato alla vigilanza affinché in ogni Comune i Sindaci assicurino la loro  corretta applicazione.

Ma, dato che una circolare non ha la valenza di una legge, restiamo convinti e convinte che sia necessaria  la modifica della legge 94/2009,  nel rispetto della Convenzione ONU sui Diritti dei Minori, ratificata dall’Italia con la legge 176 del 1991, che all’art. 7 comma 1, afferma che ogni  bambino è registrato immediatamente alla sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi.

In relazione all’acquisizione di una cittadinanza, vogliamo precisare che la conquista del diritto ad un’esistenza riconosciuta  sul piano giuridico per ogni bambino  nato in Italia, non comporta di per sè  l’acquisizione della cittadinanza italiana, ma di quella dei genitori.

Dal 2009 sono stati attuati  diversi tentativi per cancellare la disposizione contenuta nell’art. 1 della legge 94/2009: proposte e disegni di legge ( n. 740 del 2013, n. 1562 del 2014, n.2092 del 2015), interrogazioni parlamentari, mozioni del Comune di Udine ( 31.05.2016) e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia (la più recente è del 1.10.2019), comunicati  e richieste di associazioni e di singole cittadine e cittadini:  tutti senza alcun esito.

Ribadiamo quindi che, accanto al riconoscimento dei diritti fondamentali ricordati negli interventi precedenti, dev’essere garantito il diritto ad un’esistenza riconosciuta dallo Stato italiano, attraverso l’iscrizione dell’atto di nascita, a tutti i bambini nati in Italia, cancellando definitivamente  l’art. 1 comma 22 lettera G della legge 94 del 2009, incostituzionale ed inaccettabile sotto ogni profilo.

Udine, 26.09.20